venerdì 15 giugno 2012

SCUOLE ACCORPATE - TUTTO TORNA IN DISCUSSIONE?





Tempo fa, avevamo parlato dell'accorpamento delle scuole d'infanzia, elementari e medie di Ceglie in un due Istituti comprensivi. Il primo Circolo Didattico “De Amicis” sarebbe stato accorpato alla scuola secondaria di primo grado plesso due - “Giovanni Pascoli”, mentre il Secondo Circolo “Giovanni Bosco” sarebbe accorpato alla scuola secondaria di primo grado plesso uno – ex “Leonardo da Vinci”. Il primo Istituto comprensivo prevedeva 854 alunni e il secondo 884.

Questo sulla base di un obbligo imposto dalla legge statale. Questa legge fu impugnata da alcune regioni, tra cui la Puglia, davanti alla Corte Costituzionale. 


Alcuni giorni fa l'articolo che prevedeva questo obbligo è stato dichiarato incostituzionaledalla Consulta e quindi abrogato.



Dal Sole24 ore:

La Corte costituzionale ha bocciato, con la sentenza 147 del 2012 (presidente Alfonso Quaranta, giudice redattore Sergio Mattarella), una parte della manovra estiva del 2011 varata dal Governo Berlusconi alla vigilia della crisi dello spread. Accogliendo parzialmente i ricorsi, che la Corte ha deciso di trattare unitariamente, delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata, i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del 2011, poi legge 111/2011, nella parte che fissava l'obbligo di accorpamento in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie che per acquisire l'autonomia «devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche».

Secondo la Consulta l'articolo 19, comma 4, della manovra è «costituzionalmente illegittimo» per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione (quello che determina le competenze legislative di Stato e Regioni), «essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente». Infondati invece i ricorsi sul comma 5, che destina alle scuole che non raggiungono il numero minimo di allievi previsto, dirigenti scolastici non assunti a tempo indeterminato oppure già in carica in altre scuole del territorio.


Resta da capire adesso cosa accadrà dopo questa sentenza della Corte.









Nessun commento:

Posta un commento